Un caso che potrebbe essere il vostro
Un libero professionista cinquantenne, sposato con due figli, muore improvvisamente. Non ha lasciato testamento. Sul conto corrente ci sono pochi risparmi. Ma il vero patrimonio è altrove. Gestiva un portafoglio di criptovalute del valore di oltre centomila euro. Conservava l’archivio fotografico familiare su un cloud estero. Amministrava la pagina Facebook dell’attività di famiglia. La moglie, erede legittima, si trova nell’impossibilità di accedere a quei beni. Mancano le password e le chiavi private. Il marito non aveva lasciato indicazioni. Una situazione che si ripete con frequenza crescente.
Il cuore del problema
Il diritto successorio italiano ha un principio chiaro. Alla morte di una persona, tutto il suo patrimonio si trasmette agli eredi. Lo stabilisce l’articolo 456 del codice civile. Questo principio vale per qualsiasi bene, compresi quelli digitali. Nel nostro ordinamento non esiste una categoria separata di “beni digitali” sottratta alle regole della successione. Il vero ostacolo è pratico. I beni digitali sono protetti da credenziali che solo il titolare conosce. Le piattaforme online applicano termini di servizio che rendono difficile l’accesso agli eredi. Per le criptovalute in wallet decentralizzati, il problema è ancora più radicale. Il bene non è detenuto da alcun intermediario. Esiste solo in virtù di una chiave crittografica privata. Se quella chiave è perduta, il bene è perso per sempre. Non per un divieto legale, ma per impossibilità materiale di recupero.
Cosa dice la legge
In Italia non esiste una legge specifica sull’eredità digitale. Tuttavia, diverse norme offrono un quadro di tutele.
Il Codice Civile. Gli articoli 456 e seguenti si applicano integralmente anche ai beni digitali. Account, file, criptovalute e ogni altro asset digitale di valore patrimoniale entrano nell’asse ereditario. Si trasmettono secondo le regole ordinarie: per legge, in assenza di testamento, o secondo la volontà testamentaria.
Un punto delicato riguarda il possesso dei beni ereditari. Il chiamato che si trovi nel possesso di beni del defunto, senza fare l’inventario entro tre mesi, è considerato erede puro e semplice. Lo prevede l’art. 485, comma 2, c.c.. Il principio ha ricadute concrete sulla gestione dei beni digitali. Specialmente se l’erede, conoscendo le credenziali, inizia a operare su conti o wallet del defunto.
Il Codice della Privacy. Il punto di riferimento è l’articolo 2-terdecies del d.lgs. 196/2003. Questa norma dice che i diritti sui dati personali di una persona deceduta possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio. O da chi agisce a tutela dell’interessato, oppure per ragioni familiari meritevoli di protezione. In pratica, un erede ha il diritto di accedere ai dati del defunto. Non è un diritto automatico e senza limiti. L’interessato può averlo vietato in vita con una dichiarazione scritta. Ma in assenza di un divieto specifico, la strada è aperta.
La Cassazione Civile, sentenza n. 18563 del 2025, ha interpretato questa norma in modo ampio. I figli hanno un diritto di accesso ai dati del genitore deceduto. Il diritto si fonda sull’interesse all’identità familiare e sulle ragioni familiari meritevoli di protezione. Include la possibilità di compiere atti conservativi a tutela dell’eredità.
La trasmissibilità dei rapporti giuridici. Un principio consolidato è stato ribadito dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 8659 del 2026. Gli eredi subentrano nei rapporti giuridici del defunto con gli stessi obblighi e poteri. Ne condividono la posizione giuridica e la relativa tutela. Il principio ha una portata generale che si estende anche ai rapporti digitali.
Perché occuparsene oggi
Il patrimonio digitale medio di un cittadino italiano ha un valore economico e affettivo in costante crescita. Parallelamente, le piattaforme globali applicano politiche sempre più restrittive sull’accesso post mortem. Apple, Google e Facebook hanno introdotto strumenti come il “contatto erede”. Ma sono soluzioni parziali e limitate ad alcune piattaforme. La giurisprudenza italiana inizia a occuparsi del tema con frequenza crescente. Traccia una direzione chiara: i beni digitali sono beni a tutti gli effetti. E come tali vanno protetti.
Cinque cose da fare subito
Ecco un elenco di interventi che possono aiutare a prevenire il problema.
- Fare l’inventario dei beni digitali. Prendere coscienza di ciò che si possiede online. Non solo conti correnti e investimenti. Anche account social, archivi fotografici, wallet di criptovalute, domini internet, librerie digitali, file cloud. Un elenco aggiornato e custodito in un luogo sicuro è il punto di partenza.
- Redigere un testamento che includa i beni digitali. Il testamento olografo può contenere disposizioni specifiche sui beni digitali. Può designare un erede o un esecutore testamentario incaricato di gestirli. È utile indicare l’esistenza di tali beni e le modalità di accesso. Ma le password non vanno scritte nel testamento. Una volta pubblicato, diventa un atto consultabile da chiunque abbia interesse giuridico.
- Attivare il contatto erede sulle piattaforme. Google, con il Gestore di account inattivo. Apple, con il Contatto erede. Facebook, con il Contatto legacy. Sono strumenti gratuiti che richiedono pochi minuti. Permettono di designare una persona di fiducia che potrà accedere ai dati.
- Custodire le chiavi private in modo sicuro. Per le criptovalute in wallet decentralizzati, la perdita della chiave privata è irreversibile. Le soluzioni possibili: servizi di custodia professionale, wallet multisig, cassetta di sicurezza bancaria con istruzioni per gli eredi.
- Verificare le policy delle piattaforme. Ogni piattaforma ha regole diverse per l’accesso post mortem. Alcune offrono strumenti strutturati. Altre richiedono un provvedimento giudiziario. Altre ancora non hanno procedure chiare. Conoscere queste policy permette di pianificare e, se necessario, spostare i propri beni.
Gli errori da non commettere
Primo errore: ignorare il problema. Pensare che i beni digitali siano irrilevanti o che gli eredi si arrangeranno. Senza password e chiavi, molti beni sono irrecuperabili.
Secondo errore: scrivere le password nel testamento. Una volta pubblicato, il testamento è accessibile a chiunque vi abbia interesse. Le credenziali potrebbero finire in mani sbagliate. Meglio separare le credenziali dal testamento. Affidarle con istruzioni precise a un notaio o a un avvocato di fiducia.
Terzo errore: non informare nessuno. Se nessuno sa che esistono wallet o archivi cloud, nessuno li cercherà. Un elenco depositato presso un professionista di fiducia fa la differenza.
Quarto errore: accedere senza ponderazione. Operare sui conti del defunto senza coordinarsi con gli altri eredi può configurare un’accettazione tacita dell’eredità. Con tutte le conseguenze dell’art. 485 c.c., inclusa la responsabilità per i debiti.
Una riflessione per chiudere
L’eredità digitale è una realtà quotidiana. Coinvolge chiunque abbia un account email, un profilo social, un archivio cloud o un investimento in criptovalute. Il diritto offre strumenti e tutele. Dal Codice Civile al Codice della Privacy, fino alla giurisprudenza più recente. Ma questi strumenti funzionano solo con una pianificazione consapevole. Prima di decidere, è opportuno confrontarsi con un professionista. Un notaio per il testamento, un avvocato per la strategia successoria complessiva. Perché il patrimonio digitale merita di essere protetto quanto quello materiale. E chi resta merita di poterlo trovare.


